Ci siamo già occupati, in Banda Ultra Larga: la minitrincea e in Banda Ultra Larga: la Trivellazione Orizzontale Controllata delle tecniche di posa più innovative per la costruzione delle infrastrutture sotterranee per telecomunicazioni.
Pur rimanendo la buona pratica di mettere in atto un censimento documentale e strumentale, come trattato in Banda Ultra Larga: Ground Probing Radar per la determinazione del tracciato, delle infrastrutture interferenti presenti nel sottosuolo, lo scavo tradizionale viene effettuato con scavatrici meccaniche, o anche manualmente, a diverse profondità e larghezze. Lo scavo di questo tipo è costoso anche perché richiede un estensivo ripristino del manto stradale oltre a comportare notevoli disagi per la circolazione. Lo scavo è sempre tale da poter essere utilizzato per la posa di più infrastrutture contemporaneamente, se previsto in anticipo.
È opportuno verificare la proprietà del sedime di posa prima di procedere con la fase progettuale dell’infrastruttura. L’Ente proprietario imporrà infatti il rispetto di determinate specifiche di posa che, nel caso di attraversamento di un piano viabile, può ricondursi essenzialmente al rilascio di licenze e concessioni nel rispetto delle norme del Nuovo codice della Strada (Decreto Leg.vo n.285/92) e del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione (D.P.R. n. 495/92). Tali norme permettono e regolamentano gli attraversamenti longitudinali e trasversali di strade ed autostrade con strade comunali, provinciali, regionali o comunque di uso pubblico, con ferrovie, canali, acquedotti, reti fognarie, metanodotti, linee elettriche, cavi telefonici, di telecomunicazioni (reti TLC) in genere ecc., sia aeree che sotterranee.
Gli attraversamenti sotterranei della sede stradale devono essere effettuati nel rispetto dell’art.25[1] del Nuovo codice della strada ed in particolare delle norme contenute negli arti. 65[2], 66[3] e 67[4] del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada.
Per la posa longitudinale sotterranea in sede stradale, monotubi e tritubi dovrebbero di norma essere collocate il più lontano possibile dalla carreggiata bitumata e comunque in marciapiede, banchina o nel fosso di scolo delle acque ad una distanza, nel caso di banchina, non minore di m 0,25 dal limite esterno della zona carrabile bitumata ed inoltre a distanza sufficiente dalle eventuali piantagioni esistenti per non provocarne l’essiccamento e quindi la distruzione.
Si ricorre alla posa di monotubi e tritubi in carreggiata solo nel caso di mancanza dello spazio necessario nelle pertinenze in precedenza citate a causa dell’esistenza di altri servizi, fabbricati o impossibilità comprovata alla posa fuori piano viabile bitumato.
La profondità di posa (piano d’appoggio) dei monotubi e tritubi sotterranei longitudinali alla carreggiata stradale, compreso banchine pavimentate, dovrebbe essere rispondente a quanto previsto dal Nuovo codice della Strada (D. L.vo 30.04.1992 – n. 285) e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR 16.12.1992 – n. 495) e successive modifiche ed integrazioni (minimo 1 metro dal piano viabile).
Qualora la posa dei monotubi e tritubi sotterranei, longitudinali alla sede stradale, avvenga al di fuori della carreggiata stradale, le relative profondità minime dovrebbero di norma essere le seguenti:
Eventuali dispositivi a protezione di monotubi e tritubi quali il nastro di segnalazione potranno essere ubicati a profondità inferiori a quelle suddette. In particolare, il nastro di segnalazione sarà ubicato a circa m 0,30 al di sotto del piano viabile.
Per carreggiata, banchina e marciapiede si intendono le definizioni stradali di cui ai punti 7), 4) e 33) dell’art. 3 del D.L. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
Mentre nei centri urbani la posa di cavi ottici è vincolata al percorso di strade, marciapiedi, piste ciclabili, ecc., per quanto riguarda la posa al di fuori dei centri abitati è possibile posare in campagna. Questa scelta presenta il vantaggio di non creare disturbo al traffico durante i lavori, evita le operazioni più costose, quali la rottura ed il ripristino del manto stradale, anche se richiede una profondità di scavo maggiore per evitare il contatto con aratri o macchine agricole.
Nella realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni interrate, l’interferenza con altri sottoservizi è elemento assai comune. Le condizioni da rispettare affinché le infrastrutture di nuova realizzazione coesistano regolarmente con gli altri servizi comportano la distinzione tra due principali categorie di coesistenza/interferenza: interferenze con linee elettriche, oleodotti, acquedotti ed in generale condotte metalliche ed interferenze con gasdotti.
Le soluzioni impiantistiche previste per la posa sotterranea non comportano alcun vincolo sulle distanze dagli altri servizi. Dopo opportuno sopraluogo, eventuali precauzioni vanno concordate preventivamente con l’Ente gestore dei servizi in questione.
Le prescrizioni minime da osservare sono l’evitare situazioni di contatto e soprattutto di promiscuità tra i servizi. In ogni caso, se ciò non fosse possibile per cause contingenti, devono essere adottati tutti gli accorgimenti, quali protezioni supplementari, atti a garantire la continuità di servizio.
Le prescrizioni da rispettare nelle interferenze con gasdotti variano a seconda del tipo di rete esistente, dalla pressione di esercizio del gasdotto e dal tipo di interferenza sotterranea che si viene a realizzare come incroci o parallelismi e vanno concordate preventivamente con l’Ente gestore.
I gasdotti possono avere delle fasce di asservimento, pertanto gli interventi devono essere concordati con l’ente gestore, mentre nel caso in cui le pareti del gasdotto superino, durante l’esercizio, la temperatura di 30 ºC, le condotte in PE devono essere sostituite con altre adatte a resistere al calore (PVC) oppure mantenute ad una distanza minima dal condotto gas di 80 cm.
Di seguito vengono riportate le tabelle una relativa alla classificazione dei gasdotti in funzione della pressione di esercizio (Pe), espressa in bar e una relative alle prescrizioni da osservare per tipo di interferenza e classe di gasdotto, ricavate dalle norme UNI – CIG 9165[5] e UNI – CIG 9860[6].
Tabella 1 – Classificazione dei gasdotti secondo UNI – CIG 9165 e UNI – CIG 9860.
Tabella 2 – Prescrizioni per gasdotti e tipo di interferenza.
In corrispondenza di ponti o viadotti, quando non esistono cunicoli e quando non sia possibile posare impianti di telecomunicazione direttamente interrati nel piano di campagna, questi saranno collocati esternamente a manufatti e fissati direttamente al di sotto di esso mediante grappe, piccole mensole e canalette in modo da non arrecare pregiudizio all’opera stradale ed alla viabilità.
È da notare come, trattandosi di opere fuori terra, queste debbano essere assoggettate alle disposizioni previste dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio”[7] e successive modificazioni operate con Decreto Legislativo n. 156 del 2006[8].
Le canalette, generalmente in vetroresina, vengono ancorate ai manufatti mediante staffe in ferro munite di tasselli ad espansione con un interasse di fissaggio tale da garantire la massima stabilità dell’infrastruttura con il massimo equipaggiamento possibile.
Le canalette possono, per esigenze impiantistiche, essere sorrette da mensole alle quali sono fissate tramite le relative staffe. Al fine di evitare che roditori o corpi estranei entrino nelle canalette, l’opera finita non dovrà presentare aperture.
Le canalette saranno prolungate alle estremità fino ad arrivare alla normale profondità dì posa del tritubo in trincea e, salvo casi particolari, non saranno protette con massetto di calcestruzzo.
Alle estremità dei ponti, dove possono verificarsi danneggiamenti dovuti ad incendio, si dovranno utilizzare apposite canalette in ferro, trattate esternamente con vernice intumescente e rivestite internamente con materiale termoisolante per una lunghezza tale da raggiungere un’altezza dal suolo di circa 4 metri. Tali materiali possono essere impiegati anche in altre parti di impianto come muri di contenimento di strade rilevate o ove vi siano arbusti o alberi che possano in caso di incendio arrecare danni all’impianto.
Nel caso di piccoli ponti facilmente accessibili che non presentano rischi di incendio, devono essere utilizzate normali canalette in ferro zincate.
Nel caso non sia possibile utilizzare canalette, per impossibilità di fissare staffe a muro, si può far uso di tubi in ferro seguendo, per il fissaggio del tubo alla struttura, le indicazioni fornite dagli Enti competenti.
Al fine di garantire l’integrità dell’’infrastruttura nel tempo, si deve porre particolare attenzione nei giunti di dilatazione dei ponti e viadotti. Al fine di annullare gli effetti derivanti dagli scorrimenti prodotti dalle strutture dei manufatti, in corrispondenza dei giunti di dilatazione saranno utilizzati dei dispositivi a cannocchiale che prevedono l’interruzione della cassetta di protezione dei tubi e la sovrapposizione di una cassetta maggiorata fissata su di un solo lato del giunto.
A! fine di evitare lo scorrimento dei tubi nella cassetta, questi saranno bloccati all’interno della canaletta alle estremità del manufatto, nella mezzeria delle travi quando queste superano i 30 m, in corrispondenza dei piloni nei ponti in muratura. La distanza tra due bloccaggi non deve comunque superare i 30 m.
Nel caso di gallerie e cunicoli praticabili destinati ad uso collettivo di pubblici servizi o gallerie di sottopasso di ferrovie strade si può prevedere di proteggere l’infrastruttura di telecomunicazioni con una canaletta in VTR. In casi particolari, quando alla protezione sia richiesta una maggiore resistenza meccanica, si può utilizzare, in alternativa alla canaletta in VTR, una canaletta in ferro zincato. In questo caso, all’interno della canaletta in ferro zincato, si dovrà sempre prevedere la posa di tubi.
Le canalette da utilizzare hanno normalmente dimensioni interne 175×120 mm e la loro posa viene effettuata su mensole fissate alle pareti del manufatto. Nel caso di cunicoli destinati ad uso collettivo di pubblici servizi, sempre che l’occupazione non sia disciplinata dall’Ente proprietario, si sceglierà la sede tenendo presenti le seguenti raccomandazioni:
Nelle infrastrutture per cunicoli passacavi esistenti di limitate dimensioni, di solito costituiti da un profilato in calcestruzzo chiuso da plotte sempre in calcestruzzo, vengono posati tubi protetti da una canaletta in VTR.
La canaletta viene posata preferibilmente su mensole o zanche da fissare alla parete del cunicolo. Quando ciò non è possibile, la posa avviene sul fondo del cunicolo. In alternativa alla canaletta in VTR sarà utilizzata una canaletta in ferro zincato quando è ipotizzabile una rottura delle plotte di copertura (ad esempio cunicolo molto vicino alla sede stradale.)
Al fine di evitare che roditori o corpi estranei entrino nelle canalette, l’opera finita non deve presentare aperture e quindi le estremità della canaletta devono essere opportunamente chiuse.
[1] Art.25 Attraversamenti ed uso della sede stradale.
[2] Art. 65. – Attraversamenti ed occupazioni stradali in generale
[3] Art. 66. – Attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate
[4] Art. 67. – Concessione per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali
In particolare gli enti concessionari dei servizi di cui all’articolo 28 del codice possono stipulare con l’ente proprietario della strada convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti e per l’uso e l’occupazione delle sedi stradali, provvedendo contestualmente ad un deposito cauzionale. Dette convenzioni generali tengono luogo, ad ogni effetto di legge, per gli attraversamenti e le occupazioni delle sedi stradali realizzati in conformità alle loro previsioni, delle singole convenzioni di cui al presente comma. In tal caso, i dati relativi alle lettere a), b) ed e) e le eventuali specifiche prescrizioni attinenti il singolo attraversamento o la singola occupazione stradale sono indicati nel provvedimento di concessione. Per gli stessi enti concessionari la somma dovuta per l’uso e l’occupazione delle sedi stradali è determinata, per quanto di competenza, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ovvero stabilita dall’ente proprietario della strada entro il limite massimo della somma fissata con il suddetto decreto ministeriale.
[5] Norma UNI-CIG 9165 (seconda edizione) “Reti di distribuzione del gas – Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale di 5 bar – Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento”, Aprile 2004.
[6] UNI 9860 (terza edizione) “Impianti di derivazione di utenza del gas – Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento”, Febbraio 2006.
[7] Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e pubblicato sulla G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28.
[8] Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 156 recante “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali” e pubblicato sulla G.U. n. 97 del 27 aprile 2006, s.o. n. 102.