Banda Ultralarga: Scavo tradizionale – Digital4Pro

Banda Ultralarga: Scavo tradizionale

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Introduzione

Ci siamo già occupati, in Banda Ultra Larga: la minitrincea e in Banda Ultra Larga: la Trivellazione Orizzontale Controllata delle tecniche di posa più innovative per la costruzione delle infrastrutture sotterranee per telecomunicazioni.

Pur rimanendo la buona pratica di mettere in atto un censimento documentale e strumentale, come trattato in Banda Ultra Larga: Ground Probing Radar per la determinazione del tracciato, delle infrastrutture interferenti presenti nel sottosuolo, lo scavo tradizionale viene effettuato con scavatrici meccaniche, o anche manualmente, a diverse profondità e larghezze. Lo scavo di questo tipo è costoso anche perché richiede un estensivo ripristino del manto stradale oltre a comportare notevoli disagi per la circolazione. Lo scavo è sempre tale da poter essere utilizzato per la posa di più infrastrutture contemporaneamente, se previsto in anticipo.

È opportuno verificare la proprietà del sedime di posa prima di procedere con la fase progettuale dell’infrastruttura. L’Ente proprietario imporrà infatti il rispetto di determinate specifiche di posa che, nel caso di attraversamento di un piano viabile, può ricondursi essenzialmente al rilascio di licenze e concessioni nel rispetto delle norme del Nuovo codice della Strada (Decreto Leg.vo n.285/92) e del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione (D.P.R. n. 495/92). Tali norme permettono e regolamentano gli attraversamenti longitudinali e trasversali di strade ed autostrade con strade comunali, provinciali, regionali o comunque di uso pubblico, con ferrovie, canali, acquedotti, reti fognarie, metanodotti, linee elettriche, cavi telefonici, di telecomunicazioni (reti TLC) in genere ecc., sia aeree che sotterranee.

Attraversamenti trasversali del piano viabile

Gli attraversamenti sotterranei della sede stradale devono essere effettuati nel rispetto dell’art.25[1] del Nuovo codice della strada ed in particolare delle norme contenute negli arti. 65[2], 66[3] e 67[4] del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Attraversamenti longitudinali del piano viabile

Per la posa longitudinale sotterranea in sede stradale, monotubi e tritubi dovrebbero di norma essere collocate il più lontano possibile dalla carreggiata bitumata e comunque in marciapiede, banchina o nel fosso di scolo delle acque ad una distanza, nel caso di banchina, non minore di m 0,25 dal limite esterno della zona carrabile bitumata ed inoltre a distanza sufficiente dalle eventuali piantagioni esistenti per non provocarne l’essiccamento e quindi la distruzione.

Si ricorre alla posa di monotubi e tritubi in carreggiata solo nel caso di mancanza dello spazio necessario nelle pertinenze in precedenza citate a causa dell’esistenza di altri servizi, fabbricati o impossibilità comprovata alla posa fuori piano viabile bitumato.

La profondità di posa (piano d’appoggio) dei monotubi e tritubi sotterranei longitudinali alla carreggiata stradale, compreso banchine pavimentate, dovrebbe essere rispondente a quanto previsto dal Nuovo codice della Strada (D. L.vo 30.04.1992 – n. 285) e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR 16.12.1992 – n. 495) e successive modifiche ed integrazioni (minimo 1 metro dal piano viabile).

Posa al di fuori della sede stradale

Qualora la posa dei monotubi e tritubi sotterranei, longitudinali alla sede stradale, avvenga al di fuori della carreggiata stradale, le relative profondità minime dovrebbero di norma essere le seguenti:

  • 0,60 quando gli impianti sono posati in corrispondenza della banchina stradale non pavimentata o marciapiedi;
  • 0,50 quando gli impianti sono posati in corrispondenza di pertinenze stradali quali fosso di guardia, terreni o relitti e/o reliquati, scarpate stradali sia in rilevato che in scavo;
  • 0,50 quando il terreno di scavo della banchina stradale non pavimentata o marciapiedi sia costituito da roccia;
  • 1,50 nei singoli tratti di strada ove dovrà essere installata una barriera di sicurezza con profilato metallico di rinvio i cui montanti abbiano una profondità di infissione pari a m 1,20.

Eventuali dispositivi a protezione di monotubi e tritubi quali il nastro di segnalazione potranno essere ubicati a profondità inferiori a quelle suddette. In particolare, il nastro di segnalazione sarà ubicato a circa m 0,30 al di sotto del piano viabile.

Per carreggiata, banchina e marciapiede si intendono le definizioni stradali di cui ai punti 7), 4) e 33) dell’art. 3 del D.L. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Mentre nei centri urbani la posa di cavi ottici è vincolata al percorso di strade, marciapiedi, piste ciclabili, ecc., per quanto riguarda la posa al di fuori dei centri abitati è possibile posare in campagna. Questa scelta presenta il vantaggio di non creare disturbo al traffico durante i lavori, evita le operazioni più costose, quali la rottura ed il ripristino del manto stradale, anche se richiede una profondità di scavo maggiore per evitare il contatto con aratri o macchine agricole.

Interferenze con altre infrastrutture

Nella realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni interrate, l’interferenza con altri sottoservizi è elemento assai comune. Le condizioni da rispettare affinché le infrastrutture di nuova realizzazione coesistano regolarmente con gli altri servizi comportano la distinzione tra due principali categorie di coesistenza/interferenza: interferenze con linee elettriche, oleodotti, acquedotti ed in generale condotte metalliche ed interferenze con gasdotti.

Interferenze con linee elettriche, oleodotti, acquedotti e condotte metalliche

Le soluzioni impiantistiche previste per la posa sotterranea non comportano alcun vincolo sulle distanze dagli altri servizi. Dopo opportuno sopraluogo, eventuali precauzioni vanno concordate preventivamente con l’Ente gestore dei servizi in questione.

Le prescrizioni minime da osservare sono l’evitare situazioni di contatto e soprattutto di promiscuità tra i servizi. In ogni caso, se ciò non fosse possibile per cause contingenti, devono essere adottati tutti gli accorgimenti, quali protezioni supplementari, atti a garantire la continuità di servizio.

Interferenze con gasdotti

Le prescrizioni da rispettare nelle interferenze con gasdotti variano a seconda del tipo di rete esistente, dalla pressione di esercizio del gasdotto e dal tipo di interferenza sotterranea che si viene a realizzare come incroci o parallelismi e vanno concordate preventivamente con l’Ente gestore.

I gasdotti possono avere delle fasce di asservimento, pertanto gli interventi devono essere concordati con l’ente gestore, mentre nel caso in cui le pareti del gasdotto superino, durante l’esercizio, la temperatura di 30 ºC, le condotte in PE devono essere sostituite con altre adatte a resistere al calore (PVC) oppure mantenute ad una distanza minima dal condotto gas di 80 cm.

Di seguito vengono riportate le tabelle una relativa alla classificazione dei gasdotti in funzione della pressione di esercizio (Pe), espressa in bar e una relative alle prescrizioni da osservare per tipo di interferenza e classe di gasdotto, ricavate dalle norme UNI – CIG 9165[5] e UNI – CIG 9860[6].

Tabella 1 – Classificazione dei gasdotti secondo UNI – CIG 9165 e UNI – CIG 9860.

 

Tabella 2 – Prescrizioni per gasdotti e tipo di interferenza.

Canalette zancate

In corrispondenza di ponti o viadotti, quando non esistono cunicoli e quando non sia possibile posare impianti di telecomunicazione direttamente interrati nel piano di campagna, questi saranno collocati esternamente a manufatti e fissati direttamente al di sotto di esso mediante grappe, piccole mensole e canalette in modo da non arrecare pregiudizio all’opera stradale ed alla viabilità.

È da notare come, trattandosi di opere fuori terra, queste debbano essere assoggettate alle disposizioni previste dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio”[7] e successive modificazioni operate con Decreto Legislativo n. 156 del 2006[8].

Ponti e viadotti

Le canalette, generalmente in vetroresina, vengono ancorate ai manufatti mediante staffe in ferro munite di tasselli ad espansione con un interasse di fissaggio tale da garantire la massima stabilità dell’infrastruttura con il massimo equipaggiamento possibile.

Le canalette possono, per esigenze impiantistiche, essere sorrette da mensole alle quali sono fissate tramite le relative staffe. Al fine di evitare che roditori o corpi estranei entrino nelle canalette, l’opera finita non dovrà presentare aperture.

Le canalette saranno prolungate alle estremità fino ad arrivare alla normale profondità dì posa del tritubo in trincea e, salvo casi particolari, non saranno protette con massetto di calcestruzzo.

Alle estremità dei ponti, dove possono verificarsi danneggiamenti dovuti ad incendio, si dovranno utilizzare apposite canalette in ferro, trattate esternamente con vernice intumescente e rivestite internamente con materiale termoisolante per una lunghezza tale da raggiungere un’altezza dal suolo di circa 4 metri. Tali materiali possono essere impiegati anche in altre parti di impianto come muri di contenimento di strade rilevate o ove vi siano arbusti o alberi che possano in caso di incendio arrecare danni all’impianto.

Nel caso di piccoli ponti facilmente accessibili che non presentano rischi di incendio, devono essere utilizzate normali canalette in ferro zincate.

Nel caso non sia possibile utilizzare canalette, per impossibilità di fissare staffe a muro, si può far uso di tubi in ferro seguendo, per il fissaggio del tubo alla struttura, le indicazioni fornite dagli Enti competenti.

Al fine di garantire l’integrità dell’’infrastruttura nel tempo, si deve porre particolare attenzione nei giunti di dilatazione dei ponti e viadotti. Al fine di annullare gli effetti derivanti dagli scorrimenti prodotti dalle strutture dei manufatti, in corrispondenza dei giunti di dilatazione saranno utilizzati dei dispositivi a cannocchiale che prevedono l’interruzione della cassetta di protezione dei tubi e la sovrapposizione di una cassetta maggiorata fissata su di un solo lato del giunto.

A! fine di evitare lo scorrimento dei tubi nella cassetta, questi saranno bloccati all’interno della canaletta alle estremità del manufatto, nella mezzeria delle travi quando queste superano i 30 m, in corrispondenza dei piloni nei ponti in muratura. La distanza tra due bloccaggi non deve comunque superare i 30 m.

Gallerie e cunicoli praticabili

Nel caso di gallerie e cunicoli praticabili destinati ad uso collettivo di pubblici servizi o gallerie di sottopasso di ferrovie strade si può prevedere di proteggere l’infrastruttura di telecomunicazioni con una canaletta in VTR. In casi particolari, quando alla protezione sia richiesta una maggiore resistenza meccanica, si può utilizzare, in alternativa alla canaletta in VTR, una canaletta in ferro zincato. In questo caso, all’interno della canaletta in ferro zincato, si dovrà sempre prevedere la posa di tubi.

Le canalette da utilizzare hanno normalmente dimensioni interne 175×120 mm e la loro posa viene effettuata su mensole fissate alle pareti del manufatto. Nel caso di cunicoli destinati ad uso collettivo di pubblici servizi, sempre che l’occupazione non sia disciplinata dall’Ente proprietario, si sceglierà la sede tenendo presenti le seguenti raccomandazioni:

  • posizionare le canalette ad una distanza dalle condutture dell’acqua, tale da permettere un’agevole sostituzione e giunzione dei tubi
  • mantenere la massima dai cavi elettrici, la promiscuità degli appoggi con questi ultimi è comunque vietata.
  • ridurre al minimo i passaggi da una parete all’altra della galleria.

Nelle infrastrutture per cunicoli passacavi esistenti di limitate dimensioni, di solito costituiti da un profilato in calcestruzzo chiuso da plotte sempre in calcestruzzo, vengono posati tubi protetti da una canaletta in VTR.

La canaletta viene posata preferibilmente su mensole o zanche da fissare alla parete del cunicolo. Quando ciò non è possibile, la posa avviene sul fondo del cunicolo. In alternativa alla canaletta in VTR sarà utilizzata una canaletta in ferro zincato quando è ipotizzabile una rottura delle plotte di copertura (ad esempio cunicolo molto vicino alla sede stradale.)

Al fine di evitare che roditori o corpi estranei entrino nelle canalette, l’opera finita non deve presentare aperture e quindi le estremità della canaletta devono essere opportunamente chiuse.

[1] Art.25 Attraversamenti ed uso della sede stradale.

  1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell’ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative Pertinenze con corsi d’acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l’accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada.
  2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell’autorità competente di cui all’articolo 26.
  3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.
  4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l’uso della sede stradale.
  5. Chiunque realizza un’opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l’uso o ne mantiene l’esercizio senza concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000.
  6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
  7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, a carico dell’autore della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino all’attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

[2] Art. 65. – Attraversamenti ed occupazioni stradali in generale

  1. Gli attraversamenti e le occupazioni di strade, di cui all’articolo 25 del codice, possono essere realizzati a raso o mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo. Essi si distinguono in:
  2. a) attraversamenti trasversali se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
  3. b) occupazioni longitudinali se seguono parallelamente l’asse della strada entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto;
  4. c) misti se si verificano entrambe le condizioni precedenti.
  5. Nelle strade extraurbane principali e, di norma, nelle strade extraurbane secondarie, sono vietati attraversamenti a raso di linee ferroviarie e tranviarie di qualsiasi tipo e importanza.
  6. Gli attraversamenti e le occupazioni stradali a raso sono consentiti quando non sussistono soluzioni alternative o queste comportano il superamento di particolari difficoltà tecniche.
  7. La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni deve tenere conto della sicurezza e fluidità della circolazione sia durante l’esecuzione dei lavori che durante l’uso dell’impianto oggetto dell’attraversamento e dell’occupazione medesimi, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.

[3] Art. 66. – Attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate

  1. Gli attraversamenti trasversali in sotterraneo sono posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti, sono realizzati, ove possibile, con sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale.
  2. I cunicoli, le gallerie di servizi, i pozzetti e gli impianti sono dimensionati in modo da consentire la possibilità di effettuare interventi di manutenzione senza che ciò comporti manomissione del corpo stradale o intralcio alla circolazione, secondo le direttive emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Dipartimento delle aree urbane. I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono, comunque, realizzati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento. Non è consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza. L’accesso all’attraversamento avviene mediante pozzetti collocati, di norma, fuori della fascia di pertinenza stradale e, salvo casi di obiettiva impossibilità, a mezzo di manufatti che non insistono sulla carreggiata.
  3. La profondità, rispetto al piano stradale, dell’estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo deve essere previamente approvata dall’ente proprietario della strada in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di traffico. La profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a 1 m.
  4. Gli attraversamenti trasversali con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori della carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all’altezza del sostegno misurata dal piano di campagna. Per gli attraversamenti con impianti inerenti i servizi di cui all’articolo 28 del codice, detta distanza può essere ridotta ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consigliano; sono comunque fatte salve le eventuali diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto e la disciplina dei casi di deroga ivi prevista. L’accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata.
  5. Negli attraversamenti trasversali sopraelevati il franco sul piano viabile nel punto più depresso deve essere maggiore o uguale al franco prescritto dalla normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza e fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto.
  6. Le tipologie e le modalità di esecuzione degli attraversamenti sia in sotterraneo che con strutture sopraelevate sono sottoposte all’approvazione dell’ente proprietario della strada in sede di rilascio della concessione di cui all’articolo 67.
  7. Le occupazioni longitudinali in sotterraneo sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata, possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che non vengano adottati sistemi meccanizzati di posa degli impianti e salvo nei tratti attraversanti centri abitati, e sempre che non siano possibili soluzioni alternative. Per la profondità, rispetto al piano stradale, dell’estradosso di manufatti protettivi delle occupazioni longitudinali in sotterraneo che insistono sulla sede stradale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
  8. Le occupazioni longitudinali sopraelevate sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale ed i sostegni verticali sono ubicati, fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto, ad una distanza dal margine della strada uguale all’altezza del sostegno, misurata dal piano di campagna, più un franco di sicurezza. Si può derogare da tale norma quando le situazioni locali non consentono la realizzazione dell’occupazione sopraelevata longitudinale all’esterno delle pertinenze di servizio. In tale situazione i sostegni verticali sono ubicati, ove possibile, nel rispetto delle distanze e degli eventuali franchi di sicurezza e, in ogni caso, al di fuori della carreggiata.
  9. Comma abrogato dall’art. 54, d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
  10. Comma abrogato dall’art. 54, d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

[4] Art. 67. – Concessione per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali

  1. L’ente proprietario della strada, quando rilascia la concessione per l’attraversamento o la occupazione stradale, può prescrivere che nel corso dell’esecuzione dei lavori siano osservate norme tecniche aggiuntive a quelle specifiche vigenti e, nei casi di impegno totale della carreggiata per periodi di tempo prolungati, può richiedere la previsione di apposite deviazioni in sito o in percorsi alternativi.
  2. Il concessionario è tenuto all’apposizione e alla manutenzione della segnaletica prescritta ed è responsabile per i danni a cose e persone che si dovessero verificare durante il periodo di occupazione della sede stradale fino alla data di ultimazione dei lavori.
  3. L’ente proprietario della strada indica la documentazione necessaria per ottenere la concessione ad eseguire i lavori.
  4. L’ente proprietario della strada deve pronunciarsi entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’ente che intende ottenere in concessione i lavori, trascorsi i quali l’istanza si intende rigettata.
  5. La concessione ad eseguire i lavori per la costruzione e la manutenzione dei manufatti di attraversamento o di occupazione è accompagnata dalla stipulazione di una convenzione tra l’ente proprietario della strada concedente e l’ente concessionario nella quale devono essere stabiliti:
  6. a) la data di inizio e di ultimazione dei lavori e di ingombro della carreggiata;
  7. b) i periodi di limitazione o deviazione del traffico stradale;
  8. c) le modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservarsi;
  9. d) i controlli ed ispezioni e il collaudo riservato al concedente;
  10. e) la durata della concessione;
  11. f) il deposito cauzionale per fronteggiare eventuali inadempienze del concessionario sia nei confronti dell’ente proprietario della strada che dei terzi danneggiati;
  12. g) la somma dovuta per l’uso o l’occupazione delle sedi stradali, prevista dall’articolo 27 del codice.

In particolare gli enti concessionari dei servizi di cui all’articolo 28 del codice possono stipulare con l’ente proprietario della strada convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti e per l’uso e l’occupazione delle sedi stradali, provvedendo contestualmente ad un deposito cauzionale. Dette convenzioni generali tengono luogo, ad ogni effetto di legge, per gli attraversamenti e le occupazioni delle sedi stradali realizzati in conformità alle loro previsioni, delle singole convenzioni di cui al presente comma. In tal caso, i dati relativi alle lettere a), b) ed e) e le eventuali specifiche prescrizioni attinenti il singolo attraversamento o la singola occupazione stradale sono indicati nel provvedimento di concessione. Per gli stessi enti concessionari la somma dovuta per l’uso e l’occupazione delle sedi stradali è determinata, per quanto di competenza, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ovvero stabilita dall’ente proprietario della strada entro il limite massimo della somma fissata con il suddetto decreto ministeriale.

  1. Le opere di attraversamento e di occupazione possono essere utilizzate solo dopo l’esito positivo del collaudo che è limitato alla verifica della rispondenza tra le prescrizioni dell’atto di concessione e la realizzazione effettiva delle opere. Detta verifica deve essere eseguita dall’ente proprietario della strada entro trenta giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, effettuata dal concessionario.

[5] Norma UNI-CIG 9165 (seconda edizione) Reti di distribuzione del gas – Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale di 5 bar – Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento”, Aprile 2004.

[6] UNI 9860 (terza edizione) Impianti di derivazione di utenza del gas – Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento”, Febbraio 2006.

[7] Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e pubblicato sulla G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28.

[8] Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 156 recante “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali” e pubblicato sulla G.U. n. 97 del 27 aprile 2006, s.o. n. 102.

 

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